I proventi derivanti dal trading sui mercati valutari, sono tassati solo se le valute acquistate sono
tenute oltre i 7 giorni lavorativi prima di venderle e se il loro importo supera i 51.645,69 euro equivalenti ai 100 milioni delle vecchie lire (i-ter art.67 D.P.R. 917/86).
Per questo motivo, la tassazione di tali attività in Italia è
pressoché inesistente in quanto si usa nello stesso giorno
chiudere e riaprire le posizioni, in modo da far cadere il vincolo dei 7 giorni richiesti dalla Legge per far scattare la tassazione.
Se ricorrono i presupposti indicati nella norma, cioè la giacenza sia superiore ad euro 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi
continui si dovranno indicare nella dichiarazione UNICO le plusvalenze realizzate.
La base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato
dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "LIFO", costo che deve essere Overnight.
Esempio di applicazione tassi overnights.
Il cliente acquisterebbe una operazione del controvalore di 100.000 del cross GBP/JPY.
SVILUPPO DEL CALCOLO (valori indicativi):
1) + Acquisto GBP (tasso interesse: 4,55%) - Vendita JPY (tasso interesse: 0,05%) = 4,50%.
2) 4,50 / 365 = 0,012328 (Tasso di interesse per giorno).
3) 0,012328 X 100.000 / 100 = 12,32 GBP (Overnights a credito per il cliente) documentato.
Agli effetti dell'applicazione del criterio LIFO si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più
recente.
Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al
minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle finanze nel periodo d'imposta in cui la
plusvalenza è stata conseguita.
Per quello che riguarda le valute estere la norma assoggetta a tassazione solamente le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso delle valute di cui si sia acquisita o mantenuta la disponibilità per finalità di
investimento.
A questo proposito è stata introdotta una presunzione assoluta: la finalità di investimento si ritiene sussistere
tutte le volte che le valute sono depositate su depositi e conti correnti o hanno costituito oggetto di cessione
a termine.
La stessa norma, inoltre, equipara il prelievo di valute dal deposito o conto corrente alla cessione a titolo
oneroso.
Tuttavia, onde evitare la tassazione di fattispecie non significative, la tassazione delle cessioni di valute
rinvenienti da depositi o conti correnti è bene, come detto in precedenza chiudere e riaprire le posizioni nei
termini segnalati.
Le posizioni multiday senza delivery fisico della valuta comportano invece la chiusura della posizione e la
sua riapertura automatica.
Il controvalore relativo a queste posizioni non figura quindi come giacenza presente in forma continuativa
sul conto corrente.
Inoltre se il D. Lgs. 461/97, prevede la tassazione su capital gain (guadagni provenienti dalla vendita
di strumenti finanziari), con un'aliquota del 12,50%, dal DLG 24 FEB 98 NR 58, si può rilevare che
l'intermediazione nei cambi non è strumento finanziario ma strumento accessorio.